VENETO ZONA ARANCIO

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato una nuova Ordinanza sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia.

L’Ordinanza, che sarà in vigore a partire da lunedì 8 marzo fino a domenica 27 marzo, colloca in zona arancione le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia e in zona rossa la regione Campania.

In zona arancione sarà consentito spostarsi all’interno del proprio Comune, tra le ore 05.00 e le 22.00, nel rispetto delle specifiche restrizioni introdotte per gli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate, gli spostamenti verso altri Comuni saranno consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, consentito anche il rientro nelle seconde case ubicate dentro e fuori Regione.

Gli spostamenti andranno sempre giustificati con il modulo per l’autodichiarazione.

Resta in vigore il coprifuoco dalle ore 22.00 alle 05.00, consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Consentite, una volta al giorno, visite ad amici o parenti tra le ore 05.00 e le 22.00 per un massimo di 2 persone più eventuali figli minori di 14 anni.

Previsto il divieto di uscire di casa per chi è sottoposto alla misura dell’isolamento, essendo risultato positivo al virus o della quarantena precauzionale qualora sia stato identificato come contatto stretto di caso Covid con unica eccezione e utilizzando un mezzo privato al fine di effettuare gli accertamenti diagnostici prescritti dal medico.

Gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si abita sono vietati, salvo che per specifiche esigenze o necessità tra le quali la spesa alimentare.

E’ sempre possibile uscire per motivi lavorativi, passeggiare o praticare attività motoria, con distanza di 2 metri dalle altre persone, anche attraversando altri Comuni se funzionali all’attività e con destinazione finale il proprio Comune di partenza.
Consentito raggiungere parchi e giardini pubblici all’interno del proprio Comune o, in assenza di questi, quelli in un Comune limitrofo più vicini a casa nel rispetto del divieto di assembramento.
E’ consentito accompagnare in auto persone non conviventi, massimo 2 persone, con mascherina, e sedute nei posti posteriori.

La partecipazione a funerali di parenti stretti, costituisce causa di necessità per spostamenti, anche tra aree territoriali a diverso rischio e con discipline differenziate per il contrasto e il contenimento dell’emergenza da Caovid.

Vietato il consumo di cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione quali bar, pasticcerie, gelateri, ecc. e nelle loro adiacenze, consentito l’asporto di cibi e bevande dalle ore 05.00 alle 18.00 e dalle 18.00 alle 22.00 per le sole attività con cucina, consentita la consegna a domicilio.

Consentita senza limiti di orario la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive per i soli clienti alloggiati.

Possono restare aperti oltre le ore 18.00 solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro.

Nelle giornate festive e prefestive chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.