CORONAVIRUS DPCM 6 MARZO 2021

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.

Il Dpcm sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile e conferma, fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità.

Di seguito una sintesi delle principali novità e delle misure confermate che interessano le attività economiche e le scuole.

Attività commerciali:
Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice Ateco 56.3, bar e altri esercizi simili senza cucina, l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18.00.
Rimane obbligo di affiggere il cartello indicante il numero massimo di persone consentite all’interno.

Servizi alla persona:
Nelle zone rosse, saranno chiusi i servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici.

Spostamenti all’estero:
Si amplia il novero dei Paesi interessati della sperimentazione dei voli cosiddetti “COVID tested”.
A chi è stato in Brasile nei 14 giorni precedenti è consentito l’ingresso in Italia anche per raggiungere domicilio, abitazione o residenza dei figli minori.

Musei, teatri, cinema e impianti sportivi:
Nelle zone gialle si conferma la possibilità per i musei di aprire nei giorni infrasettimanali, garantendo un afflusso controllato, prevista l’apertura anche il sabato e nei giorni festivi.
Dal 27 marzo, nelle zone gialle, si prevede la possibilità di riaprire teatri e cinema con posti a sedere pre assegnati nel rispetto delle norme di distanziamento, la capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all’aperto e 200 al chiuso per ogni sala.
Restano chiusi palestre, piscine e impianti sciistici.

Scuola:
Zone rosse, dal 6 marzo, si prevede nelle zone rosse la sospensione dell’attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia ed elementari.
Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
Zone arancioni e gialle, i Presidenti delle Regioni potranno disporre la sospensione dell’attività scolastica:
– Nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti
– Nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100 mila abitanti nell’arco di 7 giorni
– Nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico