LA NUOVA IMU

Domani, martedì 16 giugno, è la data ultima per pagare l’acconto della prima rata dell’IMU, quest’anno però con una novità, l’imposta comunale sugli immobili, infatti, con la legge di bilancio 2020, è stata oggetto di una parziale modifica.

La Tasi, la tassa che andava a finanziare i servizi indivisibili, è stata eliminata e, di fatto, accorpata nell’IMU, almeno per quelle tipologie di immobili che la devono pagare, in genere seconde case e immobili affittati.

Quest’anno, quindi, si pagherà solo la nuova IMU, per la quale è prevista un’entrata in favore del Comune pari ad 88 milioni 400 mila euro.

Fino al 2019, la Tasi era pagata sia dal proprietario dell’immobili in affitto che dall’inquilino, per quest’ultimo nella misura variabile dal 10% al 30%, ora questa quota è pagata nell’IMU dal proprietario.

Se le due figure non coincidono, quindi se il proprietario dell’immobile non è anche il titolare dell’attività, l’IMU è da pagare nella prossima scadenza del 16 giugno.

Se il contribuente deciderà di pagare in 2 rate, giugno e dicembre, il 16 di questo mese potrà pagare il 50% del versato nel 2019, per fare poi il saldo il 16 dicembre, altrimenti, sempre il 16 giugno, è possibile il versamento in rata unica.

L’imposta andrà pagata per l’anno in corso in base alla percentuale del possesso dell’immobile, conteggiando il mese per intero se si superano i 15 giorni di possesso con medesime aliquote applicate dal Comune di Verona negli scorsi anni.

L’IMU non dovrà essere pagata sulla prima casa, eccetto si tratti di beni di lusso, categorie catastali A1, A8 e A9, e ne risulta esente anche una sola pertinenza accatastata con l’abitazione principale, categorie catastali C2-6-7, come ad esempio un garage, una cantina o una soffitta.

Sono inoltre esentati dal pagamento della prima rata IMU 2020 i proprietari e, al contempo, gestori di alberghi e pensioni, categoria catastale D2, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence, campeggi, stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali, agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane.

La sanzione statale prevista per un ritardo dei pagamenti fino al 14° giorno è pari allo 0,1% del valore della tassazione, dal 15° al 30° giorno di ritardo sarà del 1,5%, dopo i 90 giorni del 3,75%, oltre l’anno in corso del 30% del valore.