ZAIA NUOVA ORDINANZA REGIONALE

Di seguito le novità presenti nella nuova ordinanza del Governatore del Veneto Luca Zaia, in vigore dalla mezzanotte di oggi fino al 17 maggio.

– Visite ai congiunti e gli affini del coniuge valide su tutto il territorio regionale se riguardanti il coniuge, il partner convivente, il partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, i parenti fino al sesto grado, come ad esempio i figli dei cugini tra loro, e gli affini fino al quarto grado come ad esempio i cugini del coniuge, il distanziamento non si applica tra conviventi

– E’ consentito lo spostamento verso e dalla seconda casa o presso camper, roulotte, imbarcazioni, velivoli, veicoli d’epoca o da competizione, in proprietà o locazione nel territorio regionale, ai fini dello svolgimento di attività di manutenzione da parte del proprietario o del locatario, fatta salva la possibilità di lavori per mezzo di operatori professionali

– In tutti i casi di uscita dalla proprietà privata, è obbligatorio l’utilizzo di mascherina, o altro strumento di copertura di naso e bocca, e di guanti, o di liquido igienizzante, non sono soggetti all’obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei 6 anni e i soggetti con forme di disabilità, per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio l’uso di mascherina o copertura durante l’attività fisica intensa, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività stessa

– L’uso di veicoli privati con passeggeri a fini lavorativi diversi dal trasporto pubblico, è soggetto alle misure valide per l’ambiente di lavoro dell’azienda interessata; l’uso di veicoli privati con passeggeri non conviventi avviene garantendo il distanziamento delle persone di almeno un metro o l’uso di mascherine o altra idonea copertura di naso o bocca e uso di liquido igienizzante

– Consentita la navigazione, fatte salve disposizioni restrittive dell’Autorità competente sul demanio marittimo

– Negli ambienti di lavoro si applicano le disposizioni di cui agli allegati nn. 2, 3,4, 15.

– La vendita tramite i distributori automatici è ammessa senza limitazione di luogo con obbligatorio il distanziamento di 1 metro e l’uso di mascherina o altra copertura e guanti da parte dei consumatori che prelevano i prodotti o uso di gel

– E’ consentito lo svolgimento individuale o con componenti del nucleo famigliare di attività sportiva o motoria quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, camminata, corsa, ciclismo, tiro con l’arco, equitazione, tennis, golf, pesca sportiva, canottaggio, ecc., al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività, nei limiti del territorio regionale, è inoltre consentita l’attività motoria collegata all’addestramento di animali all’aperto

– Consentito l’allenamento individuale negli impianti sportivi, a porte chiuse, per gli atleti professionisti e anche non professionisti, mantenendo il distanziamento di 2 metri tra loro ed evitando assembramenti, la previsione riguarda anche il calcio e le piscine

– Si conferma la misura del mercato per l’alimentare, l’attività dei venditori ambulanti alimentari, l’apertura dei negozi di piante e abbigliamento bimbo con tutte le disposizioni di sicurezza attualmente attivi

– E’ disposta la chiusura nei giorni festivi degli esercizi commerciali di vendita generi alimentari, apparecchi elettronici e telefonici, di elettrodomestici, ferramenta, illuminazione, fotografia, salva la vendita a domicilio o per asporto

– E’ consentita la vendita di cibo da asporto previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano dilazionati nel tempo e comunque, negli spazi esterni anche di attesa, nel rispetto del distanziamento di un metro tra avventori e con uso da parte degli stessi di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e consentendo, nell’eventuale locale interno, la presenza di un cliente alla volta, con mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e stazionamento per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce; gestore ed addetti devono essere muniti di mascherina e guanti; rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto; è comunque ammesso l’acquisto di cibo rimanendo all’interno del veicolo, presso le strutture dedicate, senza uscita di passeggeri

– E’ sempre ammesso il commercio con consegna a domicilio relativamente alle attività commerciali sospese, con garanzia di distanziamento personale e con uso almeno di mascherina e guanti

– L’accesso agli esercizi commerciali avviene ad opera di un componente di ciascun nucleo famigliare, salvo accompagnamento di minori di anni 14 o di persone non autosufficienti, sempre con l’utilizzo di mascherina e guanti

– Il cibo da asporto è possibile solo tramite prenotazione telefonica, servendo un cliente alla volta all’interno dell’esercizio e sempre garantendo il massimo della sicurezza

– Concessa l’apertura a parchi, giardini e ville pubbliche

– Sono consentite le manutenzioni delle aree verdi e naturali, pubbliche e private, spiagge comprese su tutto il territorio regionale

– E’ ammesso lo spostamento anche fuori comune, presso orti, anche sociali e comunali, terreni agricoli e boschi, per attività di coltivazione a fini di autoconsumo, da parte di proprietari e altri aventi titolo

– Sono consentite le manutenzioni di seconde case, barche e camper se si è proprietari o locatari

– E’ consentita l’apertura di biblioteche pubbliche e private per la sola attività di prestito, assicurando che la consegna e la restituzione dei volumi avvenga con modalità idonee ad evitare qualsiasi rischio di contagio

– E’ Consentito l’accesso ai cimiteri nel territorio regionale e le cerimonie funebri fino a un massimo di 15 persone, preferibilmente all’aperto, con distanziamento del metro